La Cassazione chiarisce: i canoni di locazione già assegnati a un creditore non rientrano nel pignoramento immobiliare.
Introduzione
Cosa succede ai canoni di locazione di un immobile pignorato se, prima dell’esecuzione immobiliare, sono già stati assegnati ad un creditore in una procedura presso terzi? La Corte di Cassazione (sent. n. 17195/2025, Sez. III civ.) ha chiarito un punto fondamentale, con rilevanti ricadute pratiche per banche, creditori e custodi giudiziari.
Il caso concreto
Un immobile a Cles era stato pignorato dalla banca creditrice, ma i relativi canoni di locazione erano già stati oggetto di una precedente esecuzione presso terzi, conclusasi con ordinanza di assegnazione a favore della Cassa Rurale.
Il custode immobiliare pretendeva di riscuoterli, ma il Tribunale di Trento accolse l’opposizione della banca creditrice che aveva ottenuto l’assegnazione.
La decisione della Cassazione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetti di notifica, ma la Corte – richiamando l’art. 363 c.p.c. – ha comunque enunciato un principio di diritto “nell’interesse della legge”, data la novità e l’importanza della questione.
Il principio di diritto
Secondo la Suprema Corte:
l’ordinanza di assegnazione dei canoni (art. 553 c.p.c.) trasferisce subito al creditore il credito locatizio, anche per i canoni futuri;
da quel momento, il debitore non ha più la titolarità di quei canoni;
un successivo pignoramento immobiliare non può attrarli nella massa esecutiva;
il giudice dell’esecuzione immobiliare non può ordinare al custode di incassarli, pena l’abnormità del provvedimento.
Cosa cambia in pratica
Questa pronuncia chiarisce in modo netto che:
i creditori che hanno già ottenuto l’assegnazione dei canoni sono tutelati anche se l’immobile viene pignorato dopo;
i custodi giudiziari non possono pretendere il pagamento di canoni già assegnati;
i creditori ipotecari devono considerare che l’immobile può risultare “svuotato” della rendita locativa, se questa è già stata trasferita ad altri.
Conclusione
La Cassazione ribadisce un principio di certezza: un’ordinanza di assegnazione dei canoni è definitiva e opponibile anche a future esecuzioni immobiliari. Per i creditori, ciò significa maggiore tutela; per i debitori e i custodi, un confine chiaro sui poteri relativi ai canoni.
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Scarica la sentenza della Corte di Cassazione n. 17195/2025, Sez. III civ.